Lun, 01-08-2011 a cura di Scuola Primia

SETTORE ESTETICO: ECCO LE NOVITA’ DELLA MODIFICA ALLA LEGGE 1/90


Finalmente dopo più di vent’anni sono state ridefinite e adeguate le schede tecniche relative alle apparecchiature per utilizzo estetico, modificando l’Articolo 10, comma 1 della Legge 1/90 con il nuovo allegato che ne contiene l’elenco completo (Nuovo regolamento: Articolo 1, comma 2, Allegato 1).

Tutte le apparecchiature non presenti nell’elenco che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale non potranno essere più adoperate dalle estetiste.

Le novità più eclatanti, che riguarderanno appunto gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, saranno il divieto all’utilizzo della cavitazione sicuramente, il foto-ringiovanimento (a causa del depotenziamento delle macchine che emettono luce pulsata) e infine le lampade abbronzanti dovranno che emettere una irradianza massima di 0,3 W/m2 intesa come somma di UVA e UVB.

Queste modifiche risultano indispensabili per delineare con esattezza l’attività dell’estetista senza incorrere in sanzioni o gravi problemi riguardanti la salute dei clienti. Infatti il cliente è la “materia prima” per l’estetista, per questo è importante proteggerlo rispettando le regole.

E per chi ha acquistato in precedenza delle apparecchiature non conformi? Bel problema! Attenderemo gli eventuali provvedimenti che saranno adottati.

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